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Dichiarazione di accessibilità: chi deve farla davvero (e perché quasi tutti sbagliano)

Ogni anno, avvicinandosi il 23 settembre, il web italiano si riempie di articoli che spiegano alle piccole imprese come compilare la dichiarazione di accessibilità. Agenzie che offrono il servizio, consulenti che avvertono delle sanzioni, fornitori di widget che promettono di sistemare tutto.

C'è un problema: se hai una PMI, quella dichiarazione quasi certamente non la devi fare.

Non è una lettura ottimistica della norma. È scritto nero su bianco sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che quella dichiarazione la riceve.

Il che non significa che tu non abbia obblighi. Ne hai, e sono più concreti di un modulo da compilare. Solo che sono altri — e quasi nessuno te li spiega, perché sono più difficili da vendere.


Cos'è la dichiarazione di accessibilità

È un documento formale, redatto secondo un modello stabilito da AgID, che descrive lo stato di conformità di un sito o di un'app ai requisiti di accessibilità. Va pubblicato in una pagina dedicata e aggiornato entro il 23 settembre di ogni anno.

Nasce dalla Legge 4/2004, la cosiddetta Legge Stanca, che riguardava le pubbliche amministrazioni. Nel 2020 il DL 76/2020 l'ha estesa ad alcuni soggetti privati.

Ed è qui che nasce l'equivoco: "estesa ai privati" è diventato, nel passaparola, "estesa a tutti".

Chi deve pubblicarla

Solo due categorie:

  1. Le pubbliche amministrazioni, senza eccezioni.
  2. I soggetti privati con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività.

Cinquecento milioni. Non cinque, non cinquanta.

Per darti la misura: in Italia le imprese che superano quella soglia sono qualche centinaio in tutto. Se stai leggendo questo articolo perché gestisci un e-commerce, uno studio professionale o un'azienda manifatturiera con un sito, non sei tra queste, e nessuno ti chiederà mai quella dichiarazione.

Se qualcuno ti ha proposto di redigerla per la tua azienda da 2 milioni di fatturato, ti ha venduto un adempimento che non esiste.


E allora non devo fare niente?

No. Qui casca l'altro errore, speculare al primo: c'è chi, scoperto che la dichiarazione non lo riguarda, conclude che l'accessibilità non sia affar suo.

Dal 28 giugno 2025 è pienamente operativo il D.Lgs. 82/2022, con cui l'Italia ha recepito lo European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882). È una norma diversa, con una logica diversa.

La dichiarazione della Legge Stanca chiede di documentare il tuo stato di conformità. L'European Accessibility Act chiede una cosa più semplice e più impegnativa: che il servizio sia accessibile.

E riguarda gli operatori economici che offrono ai consumatori determinati prodotti e servizi. Tra i servizi coperti c'è espressamente il commercio elettronico.

Quindi: niente modulo annuale da mandare a nessuno, ma l'obbligo sostanziale che il tuo sito funzioni per chi ha una disabilità. Il che, va detto, è un onere più serio di un PDF.

Cosa devi fare, in concreto

Rispettare lo standard tecnico. Il riferimento è la norma UNI EN 301 549, che per i contenuti web rimanda alle WCAG 2.1 livello AA. Sono i criteri che stabiliscono, per esempio, che il testo debba avere un contrasto sufficiente rispetto allo sfondo, che ogni immagine informativa abbia una descrizione alternativa, che il sito si possa usare interamente da tastiera, che i moduli abbiano etichette leggibili da un lettore di schermo.

Dichiarare come lo rispetti. Gli operatori economici tenuti alla norma devono rendere disponibili informazioni sull'accessibilità del servizio — tipicamente nelle condizioni generali di contratto o in una pagina dedicata — indicando come il servizio soddisfa i requisiti e quali eventuali limiti restano. Attenzione: non è il modulo AgID del 23 settembre. È un'informativa sostanziale, non un adempimento formale con scadenza.

Prevedere un canale di riscontro, attraverso cui un utente possa segnalare un problema di accessibilità.


L'esenzione per le microimprese

Il decreto esenta dai requisiti sui servizi le microimprese, definite come le imprese che hanno contemporaneamente:

  • meno di 10 dipendenti, e
  • un fatturato annuo (o un totale di bilancio) non superiore a 2 milioni di euro.

Tre precisazioni che di solito mancano:

I due criteri vanno insieme. Nove dipendenti ma 3 milioni di fatturato: non sei microimpresa. Dodici dipendenti e 800.000 euro: non sei microimpresa.

L'esenzione riguarda i servizi, non i prodotti. Se fabbrichi o distribuisci prodotti coperti dalla direttiva — per esempio hardware informatico destinato ai consumatori, e-reader, terminali di pagamento — l'esenzione da microimpresa non ti copre allo stesso modo.

Non è la stessa cosa dell'onere sproporzionato. Diverse guide confondono i due istituti. L'esenzione per microimprese sui servizi opera in virtù della dimensione: non devi dimostrare nulla. L'onere sproporzionato è un'altra cosa: è la possibilità, per un'impresa non esente, di derogare ad alcuni requisiti quando l'adeguamento comporterebbe un costo sproporzionato — ma in quel caso sì, la valutazione va documentata e conservata. Chi ti dice che come microimpresa devi "giustificare l'esenzione" sta mescolando le due cose.

Se sei una microimpresa, insomma, non sei obbligato. Resta il fatto che un sito inutilizzabile per una fetta di clienti è un problema commerciale prima che legale — ma questa è una tua scelta, non un adempimento.


Le sanzioni: i numeri veri

Qui circolano cifre a caso, di solito la più spaventosa. I numeri effettivi previsti dal D.Lgs. 82/2022 sono due, distinti:

Violazione Sanzione
Mancato rispetto dei requisiti di accessibilità da 5.000 a 40.000 €
Mancata collaborazione con l'autorità di controllo o mancata attuazione delle misure correttive richieste da 2.500 a 30.000 €

I "30.000 euro" che leggi ovunque sono la seconda voce, non la prima: è la sanzione per chi ignora l'autorità dopo essere stato contattato, non quella per il sito non conforme.

A vigilare è AgID per i servizi digitali, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i prodotti.

Vale la pena essere onesti su come funziona nella pratica: non esiste un ispettore che scandaglia i siti italiani a tappeto. Il rischio concreto nasce quasi sempre da una segnalazione — un utente che non riesce a completare un acquisto, un'associazione di categoria, un concorrente. Il che rende l'adeguamento meno urgente di quanto ti raccontino, e più importante di quanto ti venga comodo pensare.


Il periodo transitorio, spiegato per bene

Leggerai spesso che "c'è tempo fino al 2030". È una semplificazione che può costare cara.

La disciplina prevede periodi transitori che riguardano, in sostanza, i prodotti già utilizzati dai fornitori di servizi prima del 28 giugno 2025 e i contratti già conclusi a quella data. Non è una proroga generale che sposta al 2030 l'obbligo di avere un sito accessibile.

Se la tua situazione specifica rientra in una di queste ipotesi, verificalo con un legale sul tuo caso concreto. Ma non dare per scontato di avere cinque anni davanti solo perché l'hai letto in un articolo.


Diffida di chi promette la conformità con un click

Esiste una categoria di prodotti — gli overlay di accessibilità, widget da installare in una riga di codice — che promette di rendere conforme un sito automaticamente.

Non funzionano come promesso, e la comunità internazionale dell'accessibilità li ha ampiamente screditati. Peggio: negli Stati Uniti diversi contenziosi hanno riguardato proprio siti che avevano installato un overlay, perché il widget non aveva risolto i problemi sottostanti e aveva dato al titolare la falsa certezza di essere a posto.

Un motivo tecnico semplice: i controlli automatici coprono all'incirca il 30-50% dei criteri WCAG. Il resto richiede una valutazione umana. Nessuno strumento automatico — nemmeno il nostro — può dirti che sei conforme. Può dirti dove sicuramente non lo sei, che è una cosa diversa e comunque utile.

Chi ti promette la conformità totale in modo automatico ti sta vendendo tranquillità, non accessibilità.


Cosa fare, in ordine

  1. Verifica se rientri. Meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato, e vendi servizi: sei esente. Altrimenti la norma ti riguarda.
  2. Dimenticati della dichiarazione del 23 settembre, a meno che tu non superi i 500 milioni di fatturato medio.
  3. Fai una verifica tecnica del sito sui criteri WCAG 2.1 AA. Una scansione automatica ti dà in pochi minuti la parte oggettiva e misurabile del problema.
  4. Correggi ciò che emerge, partendo dai problemi critici: pulsanti senza etichetta, moduli senza label, contrasti insufficienti. Sono anche i più economici da sistemare.
  5. Fai valutare a mano ciò che l'automatico non copre: navigazione da tastiera, ordine di lettura, comportamento con un lettore di schermo reale.
  6. Pubblica un'informativa sull'accessibilità con un canale di contatto, e tienila aggiornata.
  7. Ricontrolla dopo ogni modifica al sito. L'accessibilità si rompe silenziosamente: basta un restyling, un plugin nuovo, un colore cambiato nel tema.

Verifica gratis il tuo sito

Puoi controllare subito la parte misurabile: analizziamo una pagina del tuo sito sui criteri WCAG 2.1 AA e ti diciamo cosa non va, in italiano e senza gergo tecnico.

Analizza il tuo sito →

Non ti diremo che sei conforme — nessuno può farlo con un controllo automatico. Ti diremo dove non lo sei.


Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Per la tua situazione specifica, rivolgiti a un professionista.